Contenzioso in materia di energia e gas. Solo il consumatore finale è obbligato a conciliare

Tag: sentenza , condominio , gas , energia , consumatore , conciliare

vacanze

Il Tribunale di Roma con l'ordinanza del 25 maggio 2017 ha evidenziato che “il tentativo di conciliazione obbligatorio davanti al Servizio di Conciliazione dell'AEEG, o davanti agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui alla delibera 209 del 5.5.2016 dell'AEEG stessa, deve ritenersi applicabile esclusivamente alle controversie che sono i clienti finali o gli utenti ad introdurre nei confronti degli operatori e dei gestori.

Esso, invece, non si applica alle controversie che questi ultimi introducono nei confronti dei primi.”.

=> Scatta l'obbligo di conciliazione per i consumatori in materia di fornitura di energia elettrica e gas

=> Prime riflessioni critiche sul Testo Integrato della Conciliazione.

L'obbligatorietà della conciliazione. A partire dal primo gennaio 2017, i clienti di energia elettrica e gas, domestici e non, inclusi i prosumer (cioè coloro che sono allo stesso tempo produttori e consumatori di energia elettrica), dopo il reclamo all'operatore e prima di proporre una domanda giudiziale nei confronti delle rispettive società fornitrici, dovranno preliminarmente e obbligatoriamente esperire un tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia.

Le Parti e il Conciliatore si incontrano in modalità telematica nel giorno e ora comunicati dal Servizio Conciliazione, mediante l'accesso all'apposita area virtuale riservata, web conference tramite chat, audio, video, o tramite l'utilizzo combinato di tali strumenti.

In alternativa, secondo la valutazione del Conciliatore e delle Parti, l'incontro può svolgersi tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza.

Il verbale di conciliazione, anche a seguito di accettazione della proposta del Conciliatore, costituisce titolo esecutivo. In caso di esito negativo, il cliente sarà legittimato ad adire l'autorità giudiziaria.

La vicenda in esame. La richiesta di attivazione della procedura era stata presentata dalla Eni S.p.A., ma il Servizio Conciliazione clienti energia la aveva archiviata per inammissibilità.

Il legale rappresentante della società, quindi, aveva interpellato TAEEG che però riteneva impraticabile il tentativo di conciliazione, in forza della delibera dell'AEEG numero 209 del 5 maggio 2016, per le controversie azionate da un operatore nei confronti di un cliente finale. Per tali motivi veniva adita l'autorità giudiziaria.

Il ragionamento del Tribunale di Roma. Secondo il giudice Romanola procedura di conciliazione presso la AEEG "è attivabile in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo di primo livello" e che tale reclamo è proponibile solo dai clienti finali e dai prosumer e non dagli operatori e gestori.

Difatti, il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al Servizio di conciliazione dell'AEEG (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico), o davanti agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui alla delibera 209 del 5 maggio 2016 dell'AEEG - previsto dalla medesima delibera, emanata in attuazione dell'art. 2, comma 24, lett. b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dell'art. 141, comma 6, lett. c), del Codice del Consumo e dell'art. 2.1 del TICO (costituente l'allegato A alla citata delibera) - dal 1° gennaio 2017 costituisce condizione di procedibilità delle azioni giudiziarie proposte dai clienti finali, o utenti, di gas alimentati in bassa pressione (persone fisiche o giuridiche che abbiano stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di servizi dei settori regolati dall'AEEG) e dai prosumer (cioè coloro che sono allo stesso tempo produttori e consumatori di energia elettrica) nei confronti degli operatori o dei gestori (soggetti che esercitano i servizi nei settori regolati dalla suddetta Autorità), mentre è attualmente sospeso per le controversie promosse dagli operatori e dai gestori nei confronti dei clienti e dei prosumer.

In conclusione, Il Tribunale di Roma con l'ordinanza in commento ha quindi revocato la precedente ordinanza con la quale aveva ritenuto obbligatorio il tentativo di conciliazione anche per le controversie di quest'ultimo tipo. Per l'effetto, il Tribunale ha ritenuto impraticabile il tentativo di conciliazione per le controversie azionate da un operatore nei confronti di un cliente finale.



 

Fonte: www.condominioweb.com