Revoca giudiziale dell'amministratore di condominio e partecipazione al procedimento

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Chi può/deve partecipare al procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio?

A questa domanda ha dato risposta in modo chiaro, preciso e come si suole dire circostanziato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 15706 depositata mediante deposito in cancelleria il 23 giugno 2017.

Il pronunciamento appena citato merita attenzione perché ha il pregio di riassumere natura e funzione del procedimento giudiziale di revoca dell'amministratore di condominio.

Una decisione che può essere presa come punto di riferimento per le principali problematiche afferenti tale fattispecie, per alcun aspetti (vedasi necessità/facoltatività dell'assistenza di un legale, non sempre chiara).

Il caso: un amministratore viene convenuto in giudizio per essere revocato. Il condomino lamentava un grave irregolarità nella gestione in quanto il mandatario non aveva dato esecuzione a tre sentenza che avevano annullato altrettante deliberazioni assembleari.

Il giudizio camerale veniva dichiarato inammissibile per mancanza di un legale difensore del condòmino. In sede di reclamo l'esito veniva ribaltato e l'amministratore revocato. Da qui l'esito della controversia davanti ai Supremi Giudici.

Procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio

L'utilità della sentenza, si diceva in principio, sta anche nel fatto che la stessa riassume in sé l'essenza del procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore.

Si legge nel provvedimento che “il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, che può essere intrapreso su ricorso di ciascun condomino, riveste un carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore”.

Individuata in questa ragione la funzione della procedura, la Corte ne fa discendere l'impossibilità di consentire “la partecipazione al giudizio del condominio o degli altri condomini: interessato e legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore, non sussistendo litisconsorzio degli altri condomini (Cass. Sez. 2, 22/10/2013, n. 23955).

Il giudizio è improntato a rapidità, informalità ed ufficiosità, potendo, peraltro, il provvedimento essere adottato "sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente" (art. 64 disp. att. c.c., comma 1)”.

In definitiva, specifica la Corte “il decreto del tribunale di revoca incide, quindi, sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore al culmine di un procedimento camerale plurilaterale, nel quale, tuttavia, l'intervento giudiziale è pur sempre diretto all'attività di gestione di interessi”.

Assistenza legale e condanna alle spese

La natura di volontaria giurisdizione del procedimento porta con sé una conseguenza, ossia che le parti interessate (condòmino ed amministratore) possono stare in giudizio senza ministero di un difensore.

Sebbene di volontaria giurisdizione senza contenuto decisorio, in questo procedimento è consentita la condanna alle spese della parte in torto (su tutte Cass. SS.UU. n. 20957/04).

Se la parte è presente nel procedimento personalmente e non è un avvocato, precisa la Corte, la condanna può riguardare solamente le spese vive indicate in una nota presentata all'udienza e non certamente nelle competenze legali mancando la figura di riferimento cui attribuirle.




Fonte: www.condominioweb.com