Raccolta differenziata. È illegittima la multa nei confronti del trasgressore non identificato

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La vicenda. I Vigili Urbani del Comune di Ercolano avevano elevato una contravvenzione per mancata raccolta differenziata nei confronti di Tizio senza contestargli l'addebito immediatamente, ma identificandolo come solo obbligato in solido. Avverso tale verbale, Tizio ha proposto opposizione per omessa indicazione ed identificazione del presunto trasgressore della violazione amministrativa.

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La raccolta differenziata. A livello nazionale, il D. Lgs.152/06, art. 183, comma 1, lettera “p” (sostituito dall'art. 10, Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), precisa che la raccolta differenzia è " la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico ". Quindi per raccolta differenziata si intende la differenziazione effettuata da parte dei cittadini in base alla tipologia di rifiuto.

Tale separazione viene effettuata in modo da indirizzare ciascuna categoria di rifiuti verso il trattamento specifico, che può essere lo smaltimento o il recupero o la discarica o l'incenerimento.

Individuazione dei responsabili delle violazioni amministrative. La Legge generale in materia di sanzioni amministrative, la legge 24 novembre 1981 n. 689, all'art. 3, stabilisce il principio della “personalità della pena” prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione.

Ciò perché la norma de qua pone una presunzione di colpa in merito al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (Cass. civ. Sez. II, 9/12/13 n. 27432).

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